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Regesto

Art. 106 cpv. 2 LAINF: diniego di giustizia. L'interesse giuridicamente protetto da questo disposto consiste nell'ottenere una decisione suscettibile di essere deferita a un'autorità giudiziaria di ricorso, a prescindere dalla questione di sapere se, nel merito, il ricorrente sarà vincente in causa.
Art. 105 cpv. 1 LAINF in combinazione con l'art. 5 cpv. 1 lett. a PA: Nuova decisione dell'assicuratore contro gli infortuni in sede di procedura di opposizione. Anziché statuire formalmente sull'opposizione, l'assicuratore che intende sostanzialmente ammettere le conclusioni dell'opponente ha la facoltà, a breve termine, di revocare la decisione impugnata con opposizione, di emanare un nuovo provvedimento e di costatare che l'opposizione è se del caso divenuta senza oggetto; in questo susseguente atto amministrativo, impugnabile nuovamente con opposizione, deve statuire sui punti che non sono divenuti privi di oggetto. Qualora invece non condivida l'avviso dell'assicurato, deve statuire sull'opposizione, il che può avvenire solo mediante l'emanazione di una decisione su opposizione. Caso di specie.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 106 cpv. 2 LAINF, Art. 105 cpv. 1 LAINF, art. 5 cpv. 1 lett. a PA

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