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Regesto

Art. 9 cpv. 2 lett. h LAID; trattamento e ricovero in un ospedale fuori Cantone che non figura nell'elenco cantonale (clinica privata), in assenza di una garanzia di assunzione dei costi da parte del Cantone di domicilio.
Sistema dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e portata dell'assunzione dei costi dei trattamenti dispensati da un medico rispettivamente da un ospedale (consid. 2.3).
I costi indicati dal profilo medico di queste cure, siano esse somministrate dal medico o da un ospedale - anche in reparto (semi)privato - incluso o meno nell'elenco del Cantone, sono in linea di principio deducibili, indipendentemente dal quesito di sapere se detti costi avrebbero potuto essere evitati scegliendo un altro fornitore di prestazioni (segnatamente un ospedale figurante nell'elenco), ottenendo una garanzia di assunzione dei costi da parte del Cantone di domicilio oppure sottoscrivendo un'assicurazione complementare (consid. 3.5 e 3.6).
I costi alberghieri (vitto e alloggio) supplementari connessi al ricovero nel reparto (semi)privato che devono essere assunti da una persona con una copertura assicurativa di base non sono di regola indicati dal profilo medico, ragione per cui non sono, in linea di principio, deducibili (consid. 3.7).