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Regesto

Art. 135 n. 1 CO; art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD; art. 47 cpv. 1 LAID. Unicamente il riconoscimento "esplicito" del debito fiscale interrompe il termine di prescrizione in materia di imposte dirette.
Giusta l'art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD, unicamente il riconoscimento "esplicito" del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell'imposta è idoneo a interrompere il termine di prescrizione del diritto di tassare. Ciò vale pure per l'art. 47 cpv. 1 LAID, anche se non contiene il qualificativo restrittivo "esplicito". Contrariamente a quanto decende dall'art. 135 n. 1 CO, un comportamento semplicemente concludente non è sufficiente per interrompere la prescrizione. La consegna della dichiarazione d'imposta è interruttiva della prescrizione soltanto se la dichiarazione è compilata e depositata senza riserve (consid. 2). Applicazione al caso concreto (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 135 n. 1 CO, art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD, art. 47 cpv. 1 LAID