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Regesto

Art. 29 cpv. 2 CC; protezione del nome. Utilizzo del nome di una città in un indirizzo internet da parte di un privato.
In quali casi l'uso del nome di un altro in un indirizzo internet costituisce un'usurpazione del nome ai sensi dell'art. 29 CC? Descrizione di come si può manifestare il rischio di confusione in questo ambito (consid. 5).
Quando, come nel caso concreto, al nome stesso della città - "Luzern" senza l'aggiunta "Stadt" - va riconosciuta una funzione individualizzante e distintiva, l'ente pubblico può richiederne la protezione richiamandosi alle norme sul diritto al nome (consid. 6). In linea di principio, non si può pretendere da un Comune che configuri l'indirizzo internet aggiungendo al suo nome la specificazione "città" o "comune" (consid. 7.2.3).
Valutazione del rischio di confusione quando il nome di dominio "luzern.ch" è utilizzato da un privato. Determinante è la configurazione dell'indirizzo in quanto tale, non il contenuto e la presentazione del sito web da esso designato (consid. 7.2.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29 cpv. 2 CC, art. 29 CC