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Regesto

1. Art. 20 CO. Quando l'oggetto illecito d'un contratto ne comporta la nullità? (consid. 2).
2. DCF 13 agosto 1940 concernente l'esecuzione dell'accordo 9 agosto 1940 per la compensazione dei pagamenti germano-svizzeri; DCF 16 febbraio 1945 che istituisce misure provvisorie per il regolamento dei pagamenti tra la Svizzera e la Germania; DCF 26 febbraio 1946 e 27 agosto 1954 concernente il regolamento dei pagamenti con l'Austria.
a) Il divieto di pagare fuori clearing (DCF 27 agosto 1954) non esclude l'azione volta ad ottenere il pagamento del credito (consid. 1).
b) Validità di un'obbligazione di effettuare il pagamento fuori clearing assunta sotto l'impero del DCF 13 agosto 1940 (consid. 3).
c) I DCF 16 febbraio 1945, 26 febbraio 1946 e 27 agosto 1954 non liberano il debitore che, prima della loro entrata in vigore, si è impegnato a solvere il suo debito diversamente che con un pagamento alla Banca nazionale svizzera o ad una banca svizzera autorizzata (consid. 4).
d) Un debito di diritto civile può essere estinto anche con una prestazione fuori clearing non approvata dall'Ufficio svizzero di compensazione (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 20 CO