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Regesto

Art. 4 e 5 LF sui cartelli e le organizzazioni analoghe (LCart.).
1. C'è discriminazione in materia di prezzi o di condizioni d'acquisto ai sensi dell'art. 4 LCart., quando un cartello stabilisce prezzi o condizioni differenti per la medesima prestazione, sulla base di considerazioni estranee all'oggetto diretto del mercato (consid. 2).
2. Una misura presa da un cartello è oggettivamente propria ad ostacolare notevolmente un terzo nell'esercizio della concorrenza (art. 4 cpv. 1 in fine LCart.) se, nella fattispecie, la discriminazione è abbastanza sensibile per influenzare, direttamente o indirettamente, il comportamento economico del concorrente colpito, vale a dire per limitarne la libertà nell'organizzazione della sua attività economica (consid. 3 e 4).
3. Spetta al cartello provare i fatti che permettono al giudice di convincersi che, eccezionalmente, le misure discriminatrici sono giustificate da interessi legittimi preponderanti ai sensi dell'art. 5 LCart.; questa norma va interpretata in senso stretto. Per giudicare se un cartello mira a promuovere una struttura desiderabile nell'interesse generale (art. 5 cpv. 2 lett. c LCart.), bisogna esaminare i fatti propri ad ogni situazione concreta; non basta riferirsi a precedenti (consid. 5 e 6).

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Referenzen

Artikel: art. 4 LCart, art. 5 LCart