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Regesto

Art. 2 cpv. 3, art. 10 cpv. 1 e art. 23 lett. a LPP; art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza obbligatoria dei disoccupati; protezione assicurativa in caso di inizio dell'incapacità lavorativa dopo l'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione, ma prima del versamento dell'indennità di disoccupazione.
La giurisprudenza stabilita dalla DTF 139 V 579 (secondo cui le persone, che dopo l'annuncio all'assicurazione contro la disoccupazione, ma che ancora prima della percezione di indennità giornaliere, diventano incapaci al lavoro e più tardi invalidi, sono assicurate presso la Fondazione Istituto collettore LPP, se adempiono i presupposti del diritto dell'art. 8 LADI) trova applicazione anche se l'indennità di disoccupazione non è versata a causa della norma di coordinamento dell'art. 28 cpv. 2 LADI (consid. 5.3-5.7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 139 V 579

Artikel: Art. 2 cpv. 3, art. 10 cpv. 1 e art. 23 lett. a LPP, art. 8 LADI, art. 28 cpv. 2 LADI