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Regesto

Art. 34 e 2 CP; commisurazione della pena, scelta del genere di pena, pena pecuniaria, diritto transitorio.
Il giudice deve dapprima determinare il genere di pena per sanzionare un reato e in seguito stabilirne l'entitŕ. Per determinare il genere di pena, oltre alla colpa dell'autore, deve prendere in considerazione l'adeguatezza della pena, i suoi effetti sull'autore e sulla sua situazione sociale, nonché la sua efficacia sotto il profilo della prevenzione (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
Il nuovo art. 34 CP (in vigore dal 1° gennaio 2018), secondo cui la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 e al massimo a 180 aliquote giornaliere, inasprisce l'ordinamento sanzionatorio, nella misura in cui riduce il campo di applicazione della pena pecuniaria ed estende di riflesso quello della pena detentiva (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 34 e 2 CP, art. 34 CP