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Regesto

1. Il ricorso di diritto pubblico non impedisce il passaggio in giudicato della decisione impugnata e non fa quindi proseguire il decorso della prescrizione dell'azione penale (consid. 3).
2. Protezione delle acque.
a) L'art. 63 cpv. 4 delle prescrizioni tecniche sui depositi di liquidi (PDL), emanate dal Dipartimento federale dell'interno il 27 dicembre 1967, non è stato abrogato dalla legge federale contro l'inquinamento delle acque (LCIA) dell'8 ottobre 1971, né dalle ordinanze emanate per l'applicazione di tale legge (consid. 4a).
b) Le revisioni di impianti di deposito sono ordinate dalle autorità cantonali soltanto se risulta loro che esse non sono state effettuate regolarmente (consid. 4b).
c) Art. 24 cpv. 3 LCIA: obbligo di manutenzione a carico dei proprietari d'impianti di deposito di sostanze nocive per le acque (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 24 cpv. 3 LCIA