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Regesto

Art. 44 n. 3 CP; computo della durata della misura in quella della pena sospesa privativa della libertà.
Nel determinare quale proporzione della misura sia da computare nella pena da scontare, il giudice deve tener conto delle differenze che possono esistere tra di esse sotto il profilo della privazione della libertà (consid. 2a).
Prescindendo dal regime al quale soggiace, chi non può uscire da uno stabilimento subisce un'importante privazione della libertà, assimilabile all'esecuzione di una pena detentiva (consid. 2c). Non possono, per converso, essere dedotti i giorni di congedo di cui l'interessato ha beneficiato e che non avrebbero potuto essergli accordati se egli avesse scontato subito la pena inflittagli (consid. 2d).

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Referenzen

Artikel: Art. 44 n. 3 CP