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Regesto a

Art. 309 cpv. 3 CPP; apertura dell'istruzione penale.
Il decreto di apertura ha unicamente un effetto dichiarativo. L'istruzione penale è considerata aperta non appena il pubblico ministero comincia a occuparsi del caso (consid. 1.1.4).

Regesto b

Art. 178 lett. a, art. 180 cpv. 2 e art. 181 cpv. 1 CPP; interrogatorio della persona informata sui fatti, avviso sull'obbligo di deporre rispettivamente sulla facoltà di non deporre o di non rispondere.
Se l'interrogatorio dinanzi alla polizia non è effettuato su mandato del pubblico ministero, l'accusatore privato non è tenuto a deporre. Lasciata irrisolta la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti che non è stata avvisata della facoltà di non deporre e delle conseguenze penali di cui agli art. 303-305 CP (consid. 1.2.4).

Regesto c

Art. 158 cpv. 1 lett. a e art. 143 cpv. 1 lett. b CPP; informazione sui reati addebitati all'inizio del primo interrogatorio.
L'accusa formulata all'inizio del primo interrogatorio di aver minacciato l'accusatore privato, con preciso riferimento al luogo e alla data della minaccia, costituisce un'informazione sufficiente sui reati addebitati, anche in assenza di indicazioni sul contenuto esatto della minaccia (consid. 1.3.4).

Regesto d

Art. 79 cpv. 2 CPP; rettifica del verbale.
Nel processo penale il verbale serve da base per l'accertamento dei fatti. La verbalizzazione di dichiarazioni contraddittorie non viola l'obbligo di verbalizzare. La rettifica del verbale giusta l'art. 79 cpv. 2 CPP riguarda solo i vizi scoperti e sollevati ulteriormente (consid. 1.4.4).

Regesto e

Art. 329 cpv. 1 CPP; esame dell'accusa.
L'esame preliminare dell'accusa è un esame provvisorio, di regola sommario e limitato agli aspetti formali e non costituisce una procedura formale di ammissione dell'accusa. Non essendo impugnabile, l'interessato non subisce alcun pregiudizio qualora chi dirige il procedimento non accerti il risultato dell'esame preliminare, ma proceda direttamente a citare le parti al dibattimento (consid. 1.5.4).

Regesto f

Art. 141 cpv. 3 e art. 143 cpv. 5 CPP; svolgimento dell'interrogatorio, chiarimento delle contraddizioni.
Domande poco chiare non rendono l'interrogatorio inutilizzabile. L'art. 143 cpv. 5 CPP è una semplice prescrizione d'ordine (consid. 3.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 79 cpv. 2 CPP, Art. 309 cpv. 3 CPP, Art. 178 lett. a, art. 180 cpv. 2 e art. 181 cpv. 1 CPP, art. 303-305 CP mehr...