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Regesto

Art. 29a e art. 185 cpv. 3 Cost.; art. 30 cpv. 2 e art. 86 LTF; art. 11 cpv. 3 dell'Ordinanza del 20 marzo 2020 per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura (Ordinanza COVID cultura); ordinanza indipendente; rimedi giuridici; garanzia della via giudiziaria; decisione di carattere prevalentemente politico; trasmissione di un ricorso all'autorità competente.
Diritto applicabile sotto il profilo temporale (consid. 1.2). L'esclusione delle possibilità di ricorso contro il rifiuto delle indennità per perdita di guadagno prevista dall'Ordinanza COVID cultura, in vigore dal 21 marzo al 20 settembre 2020, viola l'art. 29a Cost. (consid. 1.4-1.6). Impossibilità di impugnare una tale decisione direttamente dinanzi al Tribunale federale sulla base della LTF (consid. 1.7 e 1.8). Trasmissione della causa al Tribunale cantonale vodese in applicazione analogica dell'art. 30 cpv. 2 LTF (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 29a e art. 185 cpv. 3 Cost., art. 30 cpv. 2 e art. 86 LTF