Regesto
Art. 237 CP.
1. Anche un pilota d'elicottero che vola in zona di montagna, fuori delle rotte ordinarie, puň perturbare la circulazione pubblica nell'aria (consid. 2).
2. Tale disposizione protegge il passaggero, prescindendo dalle sue relazioni con il pilota e dalla natura pubblica o privata del mezzo di trasporto (consid. 3). Conferma della giurisprudenza.
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Artikel: Art. 237 CP