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Regesto

Art. 184 cpv. 3 CPP; diritto di essere sentito in merito al perito e ai quesiti peritali; rinuncia.
Il diritto di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali, sancito dall'art. 184 cpv. 3 primo periodo CPP, sussiste anche qualora si faccia capo a un perito ufficiale ai sensi dell'art. 183 cpv. 2 CPP (consid. 5.4).
L'art. 184 cpv. 3 primo periodo CPP concretizza il diritto di essere sentito delle parti. La sua violazione può essere sanata accordando a posteriori la possibilità di consultare il mandato peritale e la perizia. Se, dopo averli visionati, l'imputato non solleva alcun motivo di ricusazione né formula osservazioni sui quesiti peritali, rispettivamente domande complementari, si deve ritenere che abbia rinunciato a esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali (consid. 5.5.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 184 cpv. 3 CPP, art. 183 cpv. 2 CPP