Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 404 cpv. 1 CPP; art. 329 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 secondo periodo, art. 333 cpv. 1 e 2 unitamente all'art. 379 CPP; art. 391 cpv. 1 e 2 CPP; inammissibilità di una condanna supplementare fondata su fatti oggetto di un'estensione dell'accusa in occasione del procedimento di appello.
L'oggetto del procedimento di appello è in linea di principio circoscritto ai fatti che sono già stati trattati nella sentenza di primo grado (art. 404 cpv. 1 CPP; consid. 1.2).
L'art. 329 cpv. 2 CPP permette di completare l'accusa limitatamente all'oggetto del procedimento determinato in prima istanza (consid. 1.3).
Sulla base dell'art. 333 cpv. 1 CPP non è possibile includere nel procedimento di appello fatti non perseguiti fino a quel momento (consid. 1.4).
Il divieto della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) impedisce di pronunciare una condanna supplementare per un reato di cui si viene a conoscenza unicamente durante il procedimento di appello (cfr. art. 333 cpv. 2 CPP). Il ricorso presentato a scapito dell'imputato rende inapplicabile tale divieto solo nell'ambito di quello che sino ad allora è stato l'oggetto del procedimento e limitatamente alle conclusioni formulate. Una colpevolezza supplementare non può a maggior ragione essere introdotta nel procedimento dal tribunale d'appello. Ragion per cui l'art. 333 cpv. 2 CPP non è in generale applicabile nel procedimento di appello (consid. 1.5.1-1.5.3).
Gli "altri reati" ai sensi dell'art. 333 cpv. 2 CPP non corrispondono ai fatti che possono condurre a una punizione più severa giusta l'art. 391 cpv. 2 secondo periodo CPP (consid. 1.5.4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 333 cpv. 2 CPP, Art. 404 cpv. 1 CPP, art. 379 CPP, art. 391 cpv. 1 e 2 CPP mehr...