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Regesto

Art. 30 cpv. 3 Cost., art. 6 n. 1 CEDU e art. 14 n. 1 Patto ONU II; art. 29 cpv. 2 Cost., art. 99 cpv. 1 CPP e art. 35 cpv. 2 lett. g della legge d'introduzione al codice di diritto processuale penale svizzero e alla procedura penale minorile del Canton San Gallo del 3 agosto 2010 (EG-StPO/SG); art. 13, 16 e 17 Cost.; domanda di consultazione di atti di un procedimento penale concluso con decisione passata in giudicato da parte dei mass media.
Il principio della pubblicità della giustizia e la normativa sulla trasparenza non costituiscono una base per concedere un diritto d'accesso agli atti di un procedimento penale concluso con una decisione passata in giudicato (consid. 3.1 e 3.2). Secondo il diritto cantonale applicabile, un tale accesso può essere concesso solo qualora sia reso verosimile un interesse degno di protezione. Non devono inoltre opporvisi interessi pubblici o privati predominanti (consid. 3.3). Il richiesto interesse degno di protezione alla consultazione non deriva senz'altro dalla funzione di controllo dei mass media. La questione di sapere se esso sia dato nella fattispecie è stata lasciata aperta, poiché alla consultazione si oppongono prevalenti interessi privati della controparte, come pure interessi pubblici alla segretezza (consid. 5.3, 5.4 e 6).

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