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Regesto

Art. 73 cpv. 1 LPP: Natura giuridica delle determinazioni degli istituti di previdenza. La normativa legale in materia di LPP non consente agli istituti di previdenza, siano essi di diritto privato o di diritto pubblico, di rendere decisioni "stricto sensu"; le dichiarazioni di questi istituti sono suscettibili di imporsi soltanto in virtù di una decisione di un tribunale adito per azione (consid. 2).
Art. 49 cpv. 2 LPP, art. 4 cpv. 1 Cost.: Esame del disciplinamento di un istituto di diritto pubblico dal profilo del principio della parità di trattamento. Sebbene il diritto cantonale applicabile discrimini senza motivo serio e oggettivo i pensionati per invalidità nei confronti dei pensionati per vecchiaia, nel senso che per i primi non viene concessa la tredicesima mensilità sul supplemento per i figli mentre la medesima è riconosciuta per i pensionati per vecchiaia, non può essere fatto valere il principio della parità di trattamento nella misura in cui in pratica detta tredicesima per i figli dei pensionati per vecchiaia non è stata versata o in quanto l'autorità si sia impegnata a predisporre una modifica legislativa intesa a denegare il diritto a quest'ultima categoria di pensionati (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 73 cpv. 1 LPP, Art. 49 cpv. 2 LPP, art. 4 cpv. 1 Cost.