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Regesto

Art. 260a cpv. 1 CC; art. 260b cpv. 1 CC in relazione con l'art. 296 CPC; legittimazione attiva a contestare un riconoscimento di paternità; questioni relative alla prova nel processo concernente la filiazione.
Condizioni alle quali il Comune di origine e di domicilio dell'autore del riconoscimento o l'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile possono promuovere un'azione di contestazione di un riconoscimento di paternità (consid. 3 e 4).
Prova, in particolare mediante una perizia sul DNA, che l'autore del riconoscimento non è il padre del bambino. Ammissibilità e condizioni di un'esecuzione coercitiva della perizia sul DNA ordinata dal giudice (consid. 5 e 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 260a cpv. 1 CC, art. 260b cpv. 1 CC, art. 296 CPC