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Regesto

Art. 66a e 66d CP; art. 42 cpv. 2, art. 78 cpv. 2 lett. b e art. 81 cpv. 1 lett. b LTF; ammissibilità di un ricorso in materia penale contro un rifiuto di sospendere l'esecuzione dell'espulsione obbligatoria.
In linea di principio, l'esecuzione di una pena o di una misura passate in giudicato può essere sospesa sine die o interrotta unicamente per gravi motivi (art. 92 CP), sempre che non vi si opponga un interesse pubblico preponderante (consid. 1.2).
In materia di espulsione, questi principi sono concretizzati dall'art. 66d CP. Essi condizionano l'ammissibilità del ricorso in materia penale contro decisioni concernenti l'esecuzione della misura (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), che l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF subordina all'esistenza di un interesse giuridico attuale e concreto (consid. 1.4.3).
Tale interesse non può essere escluso a priori né presunto sulla sola base del tempo trascorso. Spetta al ricorrente rendere verosimile una modifica di circostanze rilevanti posteriore alla pronuncia della misura, l'idoneità concreta di questa modifica a determinare una diversa valutazione sotto il profilo della proporzionalità e la conseguente necessità di rinunciare a eseguire l'espulsione (consid. 1.4.8).

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Referenzen

Artikel: Art. 66a e 66d CP, art. 42 cpv. 2, art. 78 cpv. 2 lett. b e art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, art. 92 CP, art. 78 cpv. 2 lett. b LTF mehr...