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Regesto

Riconoscimento in Svizzera di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale svedese in una causa opponente una moglie svedese al marito svizzero. Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali del 15 gennaio 1936 (CS 12, p. 360 e segg.).
1. Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo contro la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza che ordina la trascrizione d'una sentenza di divorzio svedese nei registri svizzeri dello stato civile. Inizio del termine di ricorso. Art. 99 num. I lett. c, 103 e 107 OG, 20 e 137 OSC (consid. 1).
2. Quando bisogna assegnare al ricorrente un termine per completare l'atto di ricorso? Art. 93 cpv. 2 e 107 OG (consid. 2).
3. A differenza d'altre convenzioni internazionali concluse dalla Svizzera in merito al riconoscimento di decisioni giudiziarie, quella con la Svezia non fa alcuna allusione alla nazionalità delle parti, di guisa che, trattandosi d'una sentenza di divorzio, è indifferente che uno dei coniugi abbia la doppia nazionalità svedese e svizzera (consid. 3 e 4).
4. In base alla citata convenzione, una sentenza contumaciale di divorzio pronunciata da un tribunale svedese su domanda della moglie svedese d'un cittadino svizzero, la quale era rientrata nel suo paese d'origine dopo che i tribunali svizzeri avevano respinto l'azione di divorzio da essa proposta al foro del suo precedente domicilio, dev'essere riconosciuta in Svizzera? (consid. 4 a 8). Esame dei presupposti concernenti:
- la competenza del tribunale adito (consid. 4);
- la regolarità della citazione del marito convenuto (consid. 5);
- la riserva dell'ordine pubblico svizzero (consid. 6);
- la compatibilità del diritto materiale applicato con la legge applicabile in virtù del diritto internazionale privato svizzero (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 93 cpv. 2 e 107 OG