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Regesto

1. Art. 6 CP. Crimini e delitti commessi all'estero da uno svizzero.
Tale disposizione si applica anche nei confronti di chi abbia acquistato la cittadinanza svizzera dopo aver commesso i crimini o delitti all'estero e non possa essere estradato in ragione della sua cittadinanza svizzera (consid. 3-7).
2. Art. 21 CP. Reato tentato. Determinazione del passo decisivo, dal quale non vi è, di regola, più ritorno.
Fattispecie concreta in cui è stato negato che fosse stato compiuto il passo decisivo verso la realizzazione di un assassinio (consid. 8-10), e fattispecie concreta nella quale è stato ammesso che il passo decisivo era stato compiuto in relazione con una rapina, pur dovendo la realizzazione di quest'ultima aver luogo solo il giorno successivo (consid. 11-12).
3. Art. 2 cpv. 2 CP. Applicazione da parte dell'autorità cantonale di ultima istanza del diritto più favorevole all'imputato.
La "lex mitior" va applicata da parte di una Corte di cassazione cantonale (nella fattispecie: quella del Cantone Ticino) quando, a causa della sua competenza - che le permette, in base ai fatti accertati in prima istanza, di giudicare nel merito, senza rinvio, riformando la sentenza impugnata e pronunciando l'applicazione della legge (v. art. 237 CPP/TI) -, possa essere equiparata in questo senso a un giudice di merito. È sufficiente all'uopo che essa sia chiamata a esaminare questioni concernenti il diritto federale (consid. 13-15a), indipendentemente dall'esito che essa riservi poi alle relative censure ricorsuali (consid. 15b-c). Caso concreto riguardante la modifica dell'art. 112 CP tra il giudizio della prima e quello della seconda istanza cantonale.
4. Art. 112 CP. Assassinio.
Perché in un omicidio sia ravvisabile la forma qualificata dell'assassinio ai sensi del nuovo art. 112 CP possono essere determinanti soltanto circostanze direttamente connesse con il reato; analisi delle circostanze del caso concreto (consid. 18-19).
La "particolare mancanza di scrupoli" considerata dal nuovo testo dell'art. 112 CP può giustificare la condanna per assassinio anche quando non si sia manifestata con "movente, scopo o modalità particolarmente perversi". Tali manifestazioni menzionate nell'art. 112 CP hanno valore esemplificativo. Fattispecie in cui un giudice era stato ucciso a sangue freddo, all'unico fine di contribuire con questo atto alla destabilizzazione dello Stato (consid. 17-19).

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Referenzen

Artikel: art. 112 CP, Art. 6 CP, Art. 21 CP, Art. 2 cpv. 2 CP mehr...