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Regesto

Art. 10 CEDU e art. 27 Cost.; art. 18 LDerr; art. 19 cpv. 1 lett. c e d ODerr; inammissibilità dal punto di vista del diritto in materia di derrate alimentari di una pubblicità, in base alla quale il calcio contenuto in un alimento contribuisce "a prevenire il processo di indebolimento delle ossa dovuto all'età, meglio conosciuto come osteoporosi" (pubblicità della mucca "lovely").
Condizioni per la ricevibilità del ricorso presentato dalle autorità, in materia di derrate alimentari (consid. 1).
L'art. 19 cpv. 1 lett. c ODerr, il quale vieta di fare allusioni che attribuiscono ad una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che danno adito a supposizioni del genere, non eccede i limiti fissati dagli art. 2 cpv. 4 lett. b, 3 cpv. 2 e 18 LDerr, indipendentemente dal grado di veridicità del messaggio pubblicitario nel caso concreto; tra la legislazione in materia di derrate alimentari e quella sui medicamenti non esiste propriamente nessuna lacuna (consid. 2 e 3).
L'art. 19 cpv. 1 lett. c ODerr proibisce, per motivi di polizia sanitaria, di reclamizzare derrate alimentari facendo riferimento a malattie; la limitazione della libertà di opinione, rispettivamente, della libertà economica che ne deriva, è giustificata, ai sensi degli art. 10 n. 2 CEDU e 36 Cost. (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDU, art. 27 Cost., art. 18 LDerr, art. 10 n. 2 CEDU