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Regesto a

Art. 43 LPGA; art. 18 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016; accertamento del diritto all'assistenza e cure a domicilio.
L'art. 43 LPGA non prevede alcun obbligo legale di usare un determinato metodo, di una procedura definita o di uno standard per accertare il bisogno di cure individuale concreto. Al riguardo sarebbe necessario un'indicazione normativa specifica, che però non può essere stabilita in via giurisprudenziale, ma andrebbe creata dall'autorità competente a emanare l'ordinanza (consid. 7.4).

Regesto b

Art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF combinato con l'art. 18 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016; assistenza e cure a domicilio.
Definizione del concetto di cure a domicilio (consid. 8.2.1 e 8.2.2).
Per sapere se la cura di base (come parte della cura a domicilio) sia già coperta dall'assegno per grandi invalidi di grado grave o se debba entrare in considerazione un ulteriore obbligo a versare prestazioni secondo l'art. 18 cpv. 1 OAINF occorre procedere a un esame nel caso singolo riferendosi alla cura concreta che entra in considerazione (consid. 8.2.4).

Regesto c

Art. 10 cpv. 3 LAINF combinato con l'art. 18 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016.
L'assicurazione contro gli infortuni nel quadro dell'art. 18 cpv. 1 OAINF deve rimborsare l'integralità delle spese dei bisogni concretamente pretesi (consid. 9.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 18 cpv. 1 OAINF, Art. 43 LPGA, Art. 10 cpv. 3 LAINF