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Regesto

Art. 102 n. 8 e 10 Cost.; art. 1, 2 lett. b, art. 5, 6, 11 cpv. 1 al. 4 e 5 dell'ordinanza concernente l'acquisto e il porto di armi da fuoco da parte di cittadini jugoslavi.
Nella misura in cui tende a limitare la vendita di armi da fuoco indistintamente a tutti gli stranieri non domiciliati, l'ordinanza in esame non soddisfa le esigenze che deve adempiere un'ordinanza di polizia del Consiglio federale fondata direttamente sulla Costituzione. Né il conflitto in corso nell'ex-Jugoslavia né altri motivi determinanti facevano e fanno apparire urgente, necessaria nonché giustificata da preponderanti interessi pubblici la circostanza di sottoporre ad autorizzazione l'acquisto di un'arma da fuoco da parte, ad esempio, di un cittadino tedesco residente in Germania (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 102 n. 8 e 10 Cost.