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Regesto

Art. 1 lett. c ALC, art. 24 cpv. 1, 2 e 8 Allegato I ALC, art. 16 OLCP; diritto di soggiorno per persone che non esercitano un'attività economica nello Stato in cui risiedono; mezzi finanziari "sufficienti".
Basi legali di tale diritto di soggiorno (consid. 2).
La regolamentazione sui requisiti economici del soggiorno ha lo scopo di evitare che le finanze pubbliche dello Stato ospitante vengano gravate in maniera eccessiva. Per realizzare tale obiettivo è irrilevante stabilire da quale fonte, propria o di terzi, provengano i mezzi di sussistenza dell'interessato (consid. 3.1-3.3). È tuttavia senz'altro ammissibile esaminare se i mezzi di terzi siano effettivamente a disposizione (consid. 3.4). Se successivamente l'interessato deve richiedere l'aiuto sociale o le prestazioni complementari, conformemente all'art. 24 cpv. 8 Allegato I ALC il diritto di soggiorno non sussiste più e possono essere intraprese misure volte a mettere fine al soggiorno (consid. 3.5 e 3.6). Questo esito non è in contraddizione con il fatto che secondo costante giurisprudenza nel diritto svizzero degli stranieri le prestazioni complementari non rientrano sotto il concetto di aiuto sociale (consid. 3.7). Nel caso concreto, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno sono adempiute in ogni caso fintanto che non vengono richiesti l'aiuto sociale o le prestazioni complementari (consid. 3.8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 24 cpv. 1, 2 e 8 Allegato I ALC, art. 16 OLCP, art. 24 cpv. 8 Allegato I ALC