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Regesto

Art. 13 cpv. 1, art. 14 cpv. 1, art. 26bis e art. 27 cpv. 1 LAI; art. 24 cpv. 2 OAI; tariffa per il trattamento dentario di un'infermità congenita; forfait per caso.
Non si può dedurre dalla libera scelta dell'assicurato tra i fornitori di prestazioni a norma dell'art. 26bis cpv. 1 LAI un diritto di scegliere liberamente il medico in caso di trattamento stazionario in un ospedale. Rimane nel margine di manovra dell'assicurazione invalidità di rinunciare, attraverso una convenzione tariffale SwissDRG con una clinica privata, a far capo come fornitori di prestazione dei medici dentisti privati ammessi per i trattamenti stazionari e di collaborare per i trattamenti stazionari unicamente con lo stabilimento. Questa esclusione di fatto dei medici dentisti ammessi per i trattamenti stazionari in un ospedale, con cui l'assicurazione invalidità ha convenuto a norma dell'art. 27 cpv. 1 LAI il sistema SwissDRG (consid. 5.1.2), è ammissibile (consid. 5.1.3). Nella fattispecie, il trattamento stazionario in questione deve essere remunerato secondo l'importo forfettario previsto dalla convenzione tariffale SwissDRG e non secondo la convenzione tariffale per prestazioni odontotecniche conclusa tra la Società svizzera odontoiatri (SSO), la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM), l'assicurazione militare e l'assicurazione invalidità (convenzione tariffale SSO; consid. 4 e 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 13 cpv. 1, art. 14 cpv. 1, art. 26bis e art. 27 cpv. 1 LAI, art. 24 cpv. 2 OAI, art. 26bis cpv. 1 LAI, art. 27 cpv. 1 LAI