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Regesto

Art. 14 n. 3 lett. g Patto ONU II; art. 3, 25 cpv. 1 nonché art. 50 DPA; art. 264 cpv. 1 e 2 CPP; apposizione di sigilli e dissigillamento di apparecchi elettronici sequestrati nell'ambito di una procedura penale amministrativa.
Scopo del sigillamento è di escludere qualsiasi possibilità per l'autorità inquirente di prendere conoscenza dei dati sequestrati prima che un tribunale decida sull'ammissibilità dell'accesso agli stessi. Nella procedura di dissigillamento non spetta quindi all'autorità inquirente, ma semmai con l'ausilio di una persona esperta, al Giudice dei provvedimenti coercitivi esaminare se sussistano impedimenti al dissigillamento, che si oppongano alla perquisizione. Qualora appaia opportuno allestire una copia dei dati per tutelarne la perdita o per un altro motivo, non si può ritardare l'apposizione dei sigilli sugli apparecchi; la copia dei dati dev'essere ordinata immediatamente, pure da parte dal Giudice dei provvedimenti coercitivi, dopo l'apposizione dei sigilli, semmai a richiesta dell'autorità inquirente. Quest'ultima non può essere coinvolta in alcun modo negli atti reali dello sblocco degli apparecchi e del mirroring dei dati (consid. 2 e 3).
L'esecuzione dello sblocco degli apparecchi e del mirroring prima dell'apposizione dei sigilli da parte di un'autorità incaricata da quella inquirente costituisce un vizio procedurale considerevole, che comporta l'inutilizzabilità dei dati e la loro distruzione, come pure la restituzione degli apparecchi all'avente diritto (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 50 DPA, art. 264 cpv. 1 e 2 CPP