Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 4 cpv. 1 LAI in combinazione con gli art. 6-8 LPGA (in modo particolare art. 7 cpv. 2 LPGA); art. 28 cpv. 1 LAI; invalidità in presenza di affezioni psichiche.
In linea di principio, tutte le malattie psichiche devono soggiacere a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281. Cambiamento di giurisprudenza (consid. 6 e 7).
È erroneo qualificare come leggera un'affezione, per il motivo che la diagnosi non richiede un grado di gravità e già solo per questa ragione negare ogni limitazione rilevante della capacità lavorativa. Precisazione di giurisprudenza (consid. 5.2).
D'ora in poi la DTF 141 V 218 consid. 4.3.1.3 deve essere intesa nel senso che i disturbi, indipendentemente dalla loro diagnosi, possono rientrare in una comorbidità giuridicamente rilevante, se nel caso concreto può essere loro attribuito un effetto ostacolante sulle risorse (consid. 8.1).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 141 V 281, 141 V 218

Artikel: Art. 4 cpv. 1 LAI, art. 6-8 LPGA, art. 7 cpv. 2 LPGA, art. 28 cpv. 1 LAI