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Regesto

Art. 11 cpv. 1, art. 119 cpv. 2 lett. a, art. 319 cpv. 1 lett. a, art. 320 cpv. 4, art. 324 cpv. 2, art. 333 cpv. 1 CPP; art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU; art. 14 n. 7 Patto ONU II; decreto di abbandono parziale; principio "ne bis in idem"; completamento dell'accusa dopo una sentenza di rinvio del Tribunale federale.
Un decreto di abbandono parziale esplicito, che non concerne l'integralità del complesso fattuale, ma unicamente singoli rimproveri aggravanti, può essere necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato (conferma della giurisprudenza di cui alla DTF 138 IV 241 consid. 2; consid. 2.6.5). Un simile decreto di abbandono parziale non conduce all'applicazione del principio "ne bis in idem" riguardo ai rimproveri per i quali è contemporaneamente promossa l'accusa. È determinante che il decreto di abbandono parziale faccia riferimento alla contestuale accusa, promossa o già pendente, rispettivamente alla concomitante emanazione del decreto di accusa, e sia conseguentemente designato come tale. Dal decreto di abbandono parziale deve risultare che il procedimento non è abbandonato nel suo complesso, bensì unicamente riguardo a singole circostanze di fatto aggravanti non oggetto di accusa (precisazione della giurisprudenza di cui alla DTF 144 IV 362; consid. 2.6.6).
Nei procedimenti senza partecipazione dell'accusatore privato, un completamento dell'accusa in applicazione dell'art. 333 cpv. 1 CPP è possibile solo entro limiti ristretti per evitare proscioglimenti ingiustificati. Per contro, se ritiene l'accusa insufficiente, l'accusatore privato può far valere la sua pretesa al perseguimento e alla condanna del responsabile del reato, nella procedura giudiziaria, anche con un'istanza di completamento dell'accusa volta a integrare la forma aggravata di un reato o una qualificazione giuridica più severa (consid. 2.6.7).
In concreto, nel procedimento cantonale sia di prima sia di seconda istanza, l'accusatore privato ha ripetutamente chiesto un completamento dell'accusa. La sua richiesta non è stata evasa correttamente in sede cantonale, atteso che il pubblico ministero non ha completato l'accusa né ha emanato un decreto di abbandono parziale impugnabile. In simili circostanze, una modifica o un completamento dell'accusa è possibile anche dopo una sentenza di rinvio del Tribunale federale, con cui la condanna pronunciata dall'istanza precedente è stata annullata su ricorso dell'imputato per violazione del principio accusatorio (consid. 2.6.8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 138 IV 241, 144 IV 362

Artikel: art. 319 cpv. 1 lett. a, art. 320 cpv. 4, art. 324 cpv. 2, art. 333 cpv. 1 CPP, art. 4 del, art. 14 n. 7 Patto ONU II, art. 333 cpv. 1 CPP