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Regesto

Art. 100 lett. b n. 3 e art. 105 cpv. 2 OG, art. 4 e art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 8 CEDU; rifiuto di concedere un permesso di domicilio a uno straniero nonché di autorizzare il ricongiungimento familiare con il figlio nato da una precedente unione.
Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo giusta gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU (consid. 1).
Portata della regola secondo cui il Tribunale federale è vincolato dai fatti constatati dall'autorità giudiziaria (consid. 2).
Esame del diritto a ottenere un permesso di domicilio del coniuge straniero di una persona domiciliata, considerato che egli dipende, senza sua colpa, dall'assistenza, che non paga i suoi debiti e che detto straniero ha comunque diritto a un permesso di dimora (consid. 3).
Per il figlio di genitori stranieri che vivono separati, il diritto al ricongiungimento familiare presuppone che egli intrattenga la relazione familiare più stretta con il genitore che vive in Svizzera (conferma della giurisprudenza; consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 100 lett. b n. 3 e art. 105 cpv. 2 OG, art. 4 e art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 8 CEDU, art. 17 cpv. 2 LDDS