Regesto
Contratto di trasporto. Prescrizione del credito per prezzo di trasporto. Art. 32 n. 1 della Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
Tutte le pretese sgorganti da un contratto retto dalla CMR sono soggette alla prescrizione di un anno stabilita dall'art. 32 n. 1, che prevale sul termine decennale di cui all'art. 127 CO; ciň vale anche per le pretese del vettore relative al prezzo di trasporto (consid. 2).
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Referenzen
Artikel: art. 127 CO