Regesto
Art. 7 LDDS; proroga del permesso di dimora; matrimonio fittizio; abuso di diritto.
Art. 105 cpv. 2 OG. Inammissibilità di fatti nuovi (consid. 1c).
Art. 7 cpv. 1 LDDS. La concessione o la proroga del permesso di dimora non dipende dell'esistenza della vita comune dei coniugi; rimangono riservati le eccezioni legali e l'abuso di diritto (conferma della giurisprudenza; consid. 2).
Art. 7 cpv. 2 LDDS. Condizioni per determinare se vi sia matrimonio fittizio. In concreto, le stesse non sono adempiute, tenuto conto della durata della vita coniugale comune (consid. 3).
Vi è abuso di diritto quando il coniuge straniero si richiama a un matrimonio che esiste solo dal lato formale unicamente allo scopo di ottenere un permesso di dimora (consid. 4).
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Referenzen
Artikel: Art. 7 LDDS, Art. 105 cpv. 2 OG, Art. 7 cpv. 1 LDDS, Art. 7 cpv. 2 LDDS