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Regesto

Art. 30 cpv. 3 Cost.; art. 54 cpv. 4 CPC; pubblicità della giustizia; accesso a sentenze dopo la conclusione del procedimento.
Il principio della pubblicità della giustizia sancito dall'art. 30 cpv. 3 Cost. garantisce di massima un diritto alla consultazione di tutte le sentenze dopo la loro pronuncia. Questo diritto non è tuttavia assoluto e può essere limitato in particolare per tutelare la sfera privata delle parti al procedimento. Quando la sfera privata degli interessati non può essere protetta in maniera sufficiente né con un'anonimizzazione né con un depennamento parziale, occorre procedere a una ponderazione degli interessi, da una parte gli interessi alla consultazione e, dall'altra, la tutela della personalità (consid. 6.4).
L'esclusione del carattere pubblico dei procedimenti nelle cause del diritto di famiglia prevista dall'art. 54 cpv. 4 CPC si riferisce soltanto al primo periodo del cpv. 1 di questa norma, ma non all'obbligo di rendere accessibili al pubblico le decisioni (consid. 7.2).
Qualora il diritto di accesso esiga l'anonimizzazione di un gran numero di sentenze, esso è soggetto alla condizione che questo lavoro non comporti un dispendio eccessivo per l'autorità giudiziaria (consid. 6.4 e 8.1). Il diritto alla consultazione non può essere ostacolato da una regolamentazione dei costi inadeguata (consid. 8.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

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Artikel: Art. 30 cpv. 3 Cost., art. 54 cpv. 4 CPC

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