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Regesto

Art. 100 cpv. 1, 101 cpv. 3, 107 cpv. 1, 402 CO; bonifici bancari; difetto di legittimazione del datore dell'ordine o falsi non individuati; clausola di trasferimento del rischio per ordini impartiti via e-mail; colpa grave della società finanziaria.
Determinazione, in due tappe, di colui che, fra la società finanziaria o il cliente, deve sopportare il danno se vi è una clausola di trasferimento del rischio (consid. 4).
Assenza di un mandato del cliente (prima tappa): ordini impartiti da terzi che agiscono a scopo fraudolento (consid. 5).
Clausola di trasferimento del rischio (seconda tappa): condizioni di validità di una tale clausola (consid. 6.1). Circostanze in cui sussiste una colpa grave della società finanziaria nella verifica, in particolare, degli ordini dati per e-mail (consid. 6.2). Applicazione al caso di specie (consid. 6.3).