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Regesto

Art. 34a cpv. 1 LPP; art. 25 cpv. 2 OPP 2 (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004): Coordinazione con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare.
Gli istituti di previdenza non solo non sono tenuti a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare se prestazioni per superstiti sono state ridotte a ragione di un comportamento colposo dell'avente diritto, ma nemmeno lo sono se la riduzione č motivata dal comportamento colposo dell'assicurato defunto.

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Referenzen

Artikel: Art. 34a cpv. 1 LPP, art. 25 cpv. 2 OPP 2