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Regesto

Art. 429 cpv. 1 lett. b CPP; indennità per il danno economico.
Se l'imputato è pienamente o parzialmente assolto, lo Stato deve risarcire l'integralità del danno che è in rapporto causale adeguato con il procedimento penale (consid. 1.3.1). Non è necessario che il danno economico dell'imputato sia riconducibile a un determinato atto procedurale (consid. 1.3.3). Anche il danno risultante dalla perdita del posto di lavoro deve di principio essere risarcito (consid. 1.3.4).
Di regola le pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale si giudicano sulla base delle regole legali vigenti al momento in cui sorgono. Eccezionalmente è possibile statuire sull'insieme delle pretese secondo il nuovo diritto, purché non sia più sfavorevole all'imputato (consid. 1.4).
Le autorità penali non sono responsabili di un comportamento illecito di altre autorità. Causalità adeguata negata tra il procedimento penale e il licenziamento oggettivamente ingiustificato di un insegnante (consid. 1.5.3).

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Referenzen

Artikel: Art. 429 cpv. 1 lett. b CPP