Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Art. 18 CC, art. 7b e 34 LR, art. 10 cpv. 2 e 3 della Legge federale del 22 giugno 1881 su la capacità civile.
- La capacità civile degli stranieri in Svizzera è retta dalla loro legge nazionale. Detto principio è soggetto a limitazione nel senso che uno straniero il quale non possiede l'esercizio dei diritti civili e che contrae negozi giuridici in Svizzera (con riserva dell'art. 7b cpv. 2 LR) non può eccepire la sua incapacità se egli, secondo la legge svizzera, era capace nel momento in cui si è obbligato. Se egli contesta la sua capacità la questione deve essere decisa anzitutto secondo il diritto svizzero ed è solo se detto diritto lo riconosce incapace che il tema deve essere esaminato secondo il suo diritto nazionale. Questi principi si applicano anche ai rapporti stabiliti tra una cassa malati e uno straniero residente in Svizzera (consid. 3).
- Esame della capacità di discernimento sulla scorta dell'atto in discussione, della sua natura e importanza in considerazione del momento del suo adempimento (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 18 CC