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Regesto

Art. 63 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 62 lett. b e l'art. 51 cpv. 1 lett. b LStr; art. 96 cpv. 1 LStr; art. 8 n. 1 e 2 CEDU; permesso di soggiorno e di domicilio; esame della proporzionalità in presenza di motivi di revoca.
Ricapitolazione dei criteri determinanti per la ponderazione tra interessi pubblici all'allontanamento e interessi privati dello straniero a restare in Svizzera (consid. 2.4 e 2.5).
Conferma quale principio della cosiddetta prassi "Reneja", secondo cui a uno straniero che ha soggiornato in Svizzera per breve tempo e che è stato condannato a una pena privativa della libertà di due o più anni non viene di regola rilasciato nessun titolo di soggiorno, nemmeno quando non può o difficilmente può essere preteso che la coniuge svizzera lo segua all'estero. Come in precedenza, a prescindere dal tipo di delinquenza, la cosiddetta "regola dei due anni" non costituisce tuttavia un limite assoluto. Decisivo è sempre il quadro complessivo che caratterizza il singolo caso, che dev'essere valutato alla luce di tutti i criteri determinanti. Malgrado la condanna a una pena privativa della libertà di due anni, tenuto in particolare conto della situazione familiare dell'interessato, il mancato prolungamento del permesso di soggiorno non rispetta nella fattispecie il principio della proporzionalità (conferma della giurisprudenza; consid. 3.4-3.9).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8 n. 1 e 2 CEDU