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Regesto

Difetto giuridico d'una macchina venduta a Milano da una ditta italiana ad un cliente svizzero che intendeva utilizzarla a Ginevra. Esclusione della garanzia. Art. 197 e 199 CO.
1. Il giudice ticinese non applica d'ufficio il diritto straniero; in materia contrattuale, ove l'applicazione di siffatto diritto non č imperativa, questa prassi non contrasta con il diritto federale (consid. 1).
2. Difetto giuridico della macchina per il fatto che il suo impianto elettrico non č conforme alle prescrizioni dei servizi industriali ginevrini (consid. 3 lett. b).
3. Esclusione tacita della garanzia dei difetti giuridici per il fatto che la macchina č stata offerta e venduta in Italia da una ditta che non possiede in Svizzera succursali od agenzie, e che non era tenuta a conoscere le prescrizioni ginevrine (consid. 4).
4. "Ordinaria diligenza" che deve usare il compratore (consid. 5).
5. La garanzia dei difetti non conferisce all'acquirente che il diritto di optare tra l'azione redibitoria e l'azione estimatoria (consid. 6).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 197 e 199 CO