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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale; art. 63 e 74 AIMP, consegna di oggetti e beni.
Nell'interpretare le disposizioni relative alla consegna di cose nel quadro dell'"altra assistenza" vanno considerati:
- le altre disposizioni dell'AIMP, come pure le convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria (consid. 3);
- il senso e lo scopo dell'AIMP (consid. 4);
- la disciplina concernente la consegna di oggetti nella procedura di estradizione (consid. 5).
Art. 63 AIMP (consid. 6).
L'art. 63 AIMP comprende anche misure destinate a permettere allo Stato richiedente di disporre del profitto del reato, ossia il sequestro conservativo e la consegna delle cose sequestrate (consid. 6a, b), senza limitazioni per quanto concerne la finalità della consegna (consid. 6c).
Art. 74 AIMP (consid. 7).
Testo, lavori preparatori (consid. 7a).
L'art. 74 cpv. 1 AIMP concerne gli oggetti che possono servire come mezzi di prova (consid. 7b).
L'art. 74 cpv. 2 AIMP concerne il profitto del reato e contempla il caso particolare in cui non penda nello Stato richiedente un procedimento penale. Esso si applica a maggior ragione quando un siffatto procedimento sia pendente; in tal caso non sussistono però limitazioni quanto allo scopo della consegna (consid. 7c).
Gli oggetti richiesti quali mezzi di prova devono avere una relazione con il procedimento penale aperto nello Stato richiedente; per la consegna del profitto del reato, l'oggetto richiesto dev'essere in relazione con il reato, ossia dev'essere altamente verosimile la sua provenienza delittuosa (consid. 7d).
Può essere consegnato solo il profitto del reato di cui la persona perseguita disponga giuridicamente o fattualmente (consid. 7e). La nozione di corpo del reato si estende anche al corrispettivo della sua realizzazione (consid. 7f).
Diritti delle autorità e di terzi: ove il profitto del reato soggiaccia in Svizzera, quale Stato richiesto, alla confisca, questa misura prevale sulla consegna (consid. 7g aa). Se terzi hanno diritti sugli oggetti richiesti quali mezzi di prova, tali oggetti devono essere consegnati ma restituiti in seguito dallo Stato richiedente. I diritti di terzi sul profitto del reato prevalgono invece, in linea di principio, sulla consegna (consid. 7g bb).
Nell'applicare l'art. 74 cpv. 2 AIMP in relazione con l'art. 63 cpv. 1 AIMP, lo Stato richiesto fruisce di libertà di apprezzamento (consid. 7h).
Esecuzione di decisioni straniere di confisca (consid. 8).
Dottrina e giurisprudenza (consid. 8a).
La possibilità di eseguire decisioni straniere di confisca è conforme allo scopo dell'AIMP (consid. 8b).
La nozione di "sanzioni" utilizzata nell'art. 94 cpv. 2 AIMP comprende anche la confisca (consid. 8b aa-dd).
La condizione posta dall'art. 94 cpv. 1 lett. a AIMP non è richiesta per l'esecuzione di una decisione di confisca (consid. 8c).
L'esecuzione di una decisione straniera di confisca avviene mediante la consegna degli oggetti o beni in questione allo Stato richiedente (consid. 8d).
Differimento della consegna; art. 95 e 110 cpv. 2 AIMP, prescrizione e diritto transitorio (consid. 9). Un differimento della consegna del profitto del reato non deve avere come conseguenza che questa sia negata nella successiva procedura di esecuzione della sentenza straniera per il motivo che nel frattempo sarebbe intervenuta la prescrizione dell'azione penale secondo il diritto svizzero (consid. 9a).
Se la consegna del profitto del reato prima della decisione straniera di merito è di per sé ammissibile, tale consegna non può essere rifiutata nella successiva procedura di esecuzione di detta decisione straniera con riferimento all'art. 110 cpv. 2 AIMP (consid. 9b).
Sintesi dei vari considerandi (consid. 10).
Autorità competente a ordinare la consegna (consid. 11).
La decisione di consegna può essere emanata anche da un'autorità amministrativa (consid. 11a). Norme cantonali sulla competenza, necessità di un controllo giudiziario (consid. 11b, c).
Applicazione nella fattispecie concreta (consid. 12-14).
Punibilità bilaterale (consid. 12).
I beni sequestrati provengono molto verosimilmente dal reato oggetto del procedimento penale messicano (consid. 13a, b).
Tali beni non possono essere confiscati in Svizzera (consid. 13c).
I terzi, interposti dalle persone perseguite per dissimulare il proprio effettivo potere di disposizione sui beni litigiosi, non possono prevalersi dell'art. 34 cpv. 3 e 4 AIMP (consid. 13d).
Consegna immediato o differita? Ponderazione degli opposti interessi (consid. 14).

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Referenzen

Artikel: art. 63 e 74 AIMP, Art. 63 AIMP, art. 74 cpv. 2 AIMP, art. 74 cpv. 1 AIMP mehr...