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Regesto a

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 30 cpv. 1 Cost.; art. 70 DPA; art. 97 cpv. 3 CP; decisione penale; estinzione della prescrizione.
Conferma della giurisprudenza che assimila la decisione penale di cui all'art. 70 DPA a una sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, a seguito della cui pronuncia la prescrizione si estingue. Questa giurisprudenza non disattende la garanzia di un tribunale indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 1).

Regesto b

Art. 7 n. 1 CEDU; art. 5 cpv. 1, art. 9 e art. 164 cpv. 1 lett. c Cost.; art. 1 e 2 CP; art. 6 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LRD; principio della legalità e divieto della retroattività del diritto penale; nozione di "sospetto fondato".
Le precisazioni giurisprudenziali volte a definire i contorni della nozione giuridica indeterminata di "sospetto fondato" di cui all'art. 9 cpv. 1 LRD rientrano ragionevolmente nella concezione originaria della norma, motivo per cui esse non violano il principio della legalità né il divieto della retroattività del diritto penale. Tale nozione dev'essere intesa nel senso che, se i chiarimenti effettuati conformemente all'art. 6 cpv. 2 LRD non consentono di dissipare il sospetto, questo non risulta infondato e deve pertanto essere comunicato all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) (consid. 2).

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Artikel: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 70 DPA, art. 97 cpv. 3 CP, art. 6 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LRD mehr...