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Regesto

Autonomia comunale; diritto di essere sentito (art. 4 Cost.).
1. Diritto di essere sentito di un comune nell'ambito di una procedura di controllo delle sue decisioni da parte dell'autorità cantonale di vigilanza; non sussiste nella fattispecie (consid. 2).
2. I comuni ginevrini dispongono di un certo margine di autonomia nel quadro dell'art. 3 cpv. 2 della legge generale del 4 dicembre 1977 sulle abitazioni e sulla protezione degli inquilini (consid. 3). Il diritto di prelazione previsto da tale norma è dato per realizzare soltanto la costruzione di abitazioni e non la conservazione di edifici. Nell'annullare una decisione adottata in violazione di tale regola, il Consiglio di Stato ginevrino ha agito nei limiti della sua competenza quale autorità di vigilanza e non ha quindi leso l'autonomia comunale (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost.