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Regesto

Art. 268 n. 1 PP; censure invocabili in un ricorso per cassazione.
Qualora una censura sia stata dichiarata inammissibile dall'autorità cantonale, essa non può essere riproposta nell'ambito di un ricorso per cassazione, a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (consid. 2).
Estradizione; portata del principio della specialità.
Per determinare se la condanna pronunciata corrisponde ai fatti ed ai reati per i quali è stata accordata l'estradizione, va innanzitutto esaminata la decisione con cui lo Stato richiesto ha autorizzato l'estradizione (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 268 n. 1 PP