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Regesto

Art. 21 cpv. 1 lett. c, cpv. 3, art. 21bis e 22 cpv. 1 lett. d DIN.
Le somme provenienti da una rendita vitalizia sono imponibili quali reddito, anche se il debitore della rendita effettua i pagamenti in virtù di un legato che grava la sua quota ereditaria (consid. 3). In tali pagamenti da parte degli eredi non sono ravvisabili somme provenienti dall'assistenza legale dovuta ai parenti, né alimenti da versare in virtù del diritto di famiglia, ai sensi dell'art. 21 cpv. 3 DIN (consid. 5).
L'assoggettamento all'imposta del reddito proveniente da una rendita vitalizia non viola la Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (consid. 6).
La norma dell'art. 21bis cpv. 1 DIN (nella fattispecie: la lett. a) si applica anche alle rendite vitalizie fondate su legati. La rendita vitalizia si basa su prestazioni effettuate agli eredi dal defunto marito della creditrice della rendita (consid. 7).