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Regesto

Art. 2 cpv. 1, art. 49 cpv. 2 e art. 66a nonché art. 66b CP; divieto penale della retroattività con riferimento alle nuove disposizioni sull'espulsione; recidiva; concorso retrospettivo in caso di espulsione.
Il giudice penale può pronunciare l'espulsione solo se l'autore ha commesso il reato che la giustifica dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'espulsione. In linea di massima il divieto della retroattività vale anche in materia di misure (consid. 3.2.2).
Una recidiva secondo l'art. 66b CP è possibile a partire dal passaggio in giudicato della sentenza fino alla fine della durata di una precedente espulsione e anche oltre il suo termine (consid. 3.5.1).
Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sotto l'egida del previgente diritto, in caso di concorso di due espulsioni, la loro esecuzione non avviene in modo cumulativo, ma in base al principio dell'assorbimento (consid. 3.6.1). Nell'ambito dell'art. 66a CP il Tribunale federale tiene conto della prassi relativa al vecchio art. 55 CP (consid. 3.6.2). In quanto istituto del diritto penale e conformemente all'intento del legislatore, l'attuale espulsione dev'essere intesa innanzitutto come una misura di sicurezza. Ancora oggi il carattere preponderante non è dunque quello di una pena, ma piuttosto quello di una misura. Non vi sono ragioni per scostarsi dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 IV 229 relativa al concorso di due espulsioni del previgente diritto. È quindi il principio dell'assorbimento e non quello del cumulo che trova applicazione. Ciò significa che, al momento della nuova sentenza, l'espulsione di minor durata è assorbita da quella più lunga (consid. 3.7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 117 IV 229

Artikel: art. 66b CP, art. 66a CP, art. 55 CP