Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti mediante commercio di sostanze per "tagliare" droga; preparativi, giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup, allo scopo di compiere le infrazioni di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup; complicità (art. 25 CP).
In applicazione dell'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup, chi si procura, deposita, oppure cede a terzi sostanze utilizzabili per "tagliare" droga, ossia adatte alla preparazione di stupefacenti, si rende autore di preparativi allo scopo di compiere una delle infrazioni previste all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup, a condizione che miri egli stesso a compiere, in qualità di reo o di correo, le infrazioni di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 (consid. 2.2 e 2.3).
Se ciò non è il caso, resta possibile, a determinate condizioni, una condanna per complicità in relazione ai reati previsti all'art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup oppure per complicità nell'esecuzione di preparativi giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup (consid. 2.4).
Le convenzioni internazionali in materia di stupefacenti non obbligano la Svizzera a istituire quale figura autonoma di reato, oltre agli atti preparatori per compiere personalmente un'infrazione, anche l'aiuto alla preparazione dell'infrazione di un terzo (consid. 2.6.2).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 19 n. 1 cpv. 6 LStup, art. 19 n. 1 cpv. 1-5 LStup, art. 25 CP