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Regesto

Art. 6 cpv. 2 LAI; art. 18 cpv. 2 LAVS; cifra 2 cpv. 4 in combinazione con la cifra 1 lett. h delle disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS: Rendita d'invalidità e diritto transitorio.
Qualora l'invalidità sia insorta anteriormente al 1o gennaio 1997 e il diritto a rendita sia stato denegato al richiedente (cittadino di uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione in materia di sicurezza sociale) perché il medesimo non aveva pagato contributi durante dieci anni interi o non aveva risieduto ininterrottamente in Svizzera per quindici anni, questi può ora chiedere il riconoscimento di simile prestazione se adempie i presupposti previsti dal nuovo diritto (art. 6 cpv. 2 LAI).
Fra essi figura il requisito di aver all'insorgere dell'invalidità pagato contributi almeno per un anno intero.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 6 cpv. 2 LAI, art. 18 cpv. 2 LAVS