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Regesto

Art. 58 cpv. 4 CP; risarcimento a favore dello Stato.
Non può essere posta a carico di più partecipanti a un reato un'obbligazione risarcitoria con responsabilità solidale (consid. 2b).
Il possesso o il consumo di stupefacenti, non acquistati grazie all'utile proveniente da un reato precedente o a titolo gratuito, non costituisce un indebito profitto di carattere patrimoniale e non può quindi essere preso in considerazione per determinare l'ammontare del risarcimento (consid. 2c; precisazione della giurisprudenza).
Una volta determinato l'indebito profitto che l'autore ha tratto dagli atti punibili da lui commessi, occorre esaminare se si giustifica di ridurre il risarcimento, o di rinunciarvi, per il fatto che esso comprometterebbe l'integrazione sociale del debitore; ciò presuppone una valutazione globale della situazione finanziaria dell'interessato, nel cui quadro va tenuto conto, se del caso, di un debito contratto per partecipare al traffico e che deve ancora essere rimborsato (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 58 cpv. 4 CP