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Regesto

Art. 2 cpv. 6 OAMal; sezione A n. 1 lett. i par. 3b Allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunitŕ europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALCP); punto 3 lett. b Allegato XI (Svizzera) del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; diritto d'opzione dei frontalieri.
Nei rapporti tra la Germania e la Svizzera, la perdita senza colpa dell'assicurato della sua copertura d'assicurazione malattie in seguito all'abbandono del modello assicurativo LCA Mondial costituisce un motivo particolare che permette a un frontaliere tedesco di operare una nuova scelta o di ritornare sull'opzione precedente (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 2 cpv. 6 OAMal