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Regesto

Art. 10 cpv. 2 lett. a e b LPC; art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI; art. 3 cpv. 1, art. 4 segg., 8, 12 e 13 OAMin; § 4 cpv. 3 della legge del Canton Turgovia del 25 aprile 2007 sulle prestazioni complementari all'AVS/AI; § 5b cpv. 1 n. 5 e § 6 cpv. 1 dell'ordinanza del Canton Turgovia dell'11 dicembre 2007 sulle prestazioni complementari all'AVS/AI; § 6a, 6b cpv. 1 e § 6c cpv. 1 della legge del Canton Turgovia del 29 marzo 1984 sull'assistenza sociale; definizione di istituto.
Per il periodo temporale in questione, una famiglia affidataria, che si prende cura di un minorenne beneficiario di PC, non č da qualificare come istituto o struttura analoga a un istituto nel senso della legislazione federale e cantonale. Pertanto, trova applicazione una tassa giornaliera inferiore (consid. 3-5). I costi aggiuntivi causati per l'accompagnamento specializzato dei genitori affidatari incaricati dalle organizzazioni di famiglie di affido, non costituiscono spese riconosciute come spese personali del figlio elettivo (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 10 cpv. 2 lett. a e b LPC, art. 25a cpv. 1 OPC-AVS/AI